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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
Principale Normativa di Riferimento per il servizio di PEC è costituita da:
· D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
· D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) disciplina le modalità di utilizzo della PEC non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati e cittadini.
Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 contenente le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata", pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266, che specifica tutti i requisiti tecnico funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate dai Gestori accreditati per erogare il servizio.
La Normativa Primaria - art. 15, comma 2, della legge 59/97
Legge 3/2003 art. 27 - collegato alla finanziaria 2003 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)
· 7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
· 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
...e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i privati;
Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82
· Art.6 le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
· Art.47 Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale e una casella di posta elettronica certificata.
· Art.48 La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata.